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Decreto Controlli: ora disponibile l’elenco dei soggetti formatori

5 Set 2023

L’iter che ha portato all’applicazione del cosiddetto “Decreto Controlli” (DM 1 settembre 2021) è stato lungo e complesso. Già prima della sua entrata in vigore, il corpo dei Vigili del Fuoco aveva pubblicato alcuni chiarimenti, l’ultimo dei quali è contenuto nella Circolare 3747 del 13 marzo scorso.

Nello specifico, il documento fornisce indicazioni relative alle procedure di svolgimento ed avvio degli esami di abilitazione degli aspiranti tecnici manutentori, nonché alle modalità di presentazione da parte dei soggetti formatori delle istanze per il riconoscimento dei requisiti. A tal fine, in allegato è proposta la modulistica per il riconoscimento dei suddetti requisiti e l’aggiornamento dell’appendice III della circolare del 6 ottobre 2021. Tale aggiornamento riporta il modello col quale i candidati manutentori, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiarano le tipologie di presidi antincendio per i quali, ritenendo di essere in possesso delle competenze necessarie, richiedono l’ammissione all’esame.

Richiesta di ammissione all’esame

Ai fini dello svolgimento ed avvio degli esami di abilitazione, la Circolare 3747 sul Decreto Controlli riporta in allegato il modulo per la richiesta di ammissione all’esame. I candidati, oltre a compilare il documento con le proprie generalità, dovranno indicare per quali presidi antincendio richiedono l’esame e, per ogni presidio, dovranno specificare quale tipologia di prova d’esame intendono svolgere:

  • esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • esame completo per personale con pregressa esperienza (All. II, pt. 1, comma 5);
  • esame ridotto per personale con pregressa esperienza e pregressa formazione (All. II, pt. 4, comma 4).

Elenco dei soggetti formatori

La Circolare 3747 sul Decreto Controlli contiene, inoltre, il modulo per la richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori, elenco che è stato pubblicato e aggiornato al 19 giugno 2023. La lista, oltre alle generalità del soggetto formatore, riporta il numero e la data dell’autorizzazione, nonché l’indicazione dei centri di formazione e delle sedi d’esame.

I soggetti autorizzati, oltre alle attività formative previste e allo svolgimento delle prove, dovranno verificare costantemente il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi d’esame di cui sono responsabili e comunicare tempestivamente alla Direzione competente eventuali variazioni.